Separazione e divorzio: i fatti sopravvenuti non hanno effetti automatici sul giudicato
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha dato continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 cod. proc. civ. o del divorzio di cui all'art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 878. Conseguentemente, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest’ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato dall’esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo.
Cass. 3 dicembre 2020 n. 27602
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