SCIOGLIMENTO DI UNA COMUNIONE EREDITARIA
Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune, o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, atteso che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della stessa. Lo stabilisce il Tribunale di Roma, sez. IV sentenza 11 agosto 2020, n. 11513.
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