Modifica condizioni di affidamento dei figli: a decidere il tribunale competente è la residenza
Il giudice competente a decidere sulla domanda di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è quello del luogo di residenza abituale dei minori.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 15421/20; depositata il 20 luglio)
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