LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO – TUTELA REINTEGRATORIA
Aggiornamento: 4 lug 2020
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo quando il giudice accerti il requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento", può scegliere di applicare la tutela reintegratoria salvo che, al momento di adozione del provvedimento giudiziale, tale regime sanzionatorio non risulti incompatibile con la struttura organizzativa dell'impresa e dunque eccessivamente oneroso per il datore di lavoro.
L'esercizio del potere discrezionale del giudice, commisurato al principio della "eccessiva onerosità", si sottrae al sindacato di legittimità quando è sorretto da motivazione plausibile.
Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di merito in cui si era fatto ricorso alla tutela reintegratoria, stante le grandi dimensioni dell'azienda multinazionale, "in assenza di ulteriori elementi che evidenzino una situazione di difficoltà logistica, organizzativa o economica".
Sez. Lavoro - Sentenza n. 2366 del 03/02/2020
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