LE SOMME VERSATE TRA CONVIVENTI SONO RIPETIBILI, SE NON SI TRATTA DI OBBLIGAZIONI NATURALI
Secondo la Cassazione, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920, tra conviventi possono darsi obbligazioni naturali, il cui adempimento è irripetibile, secondo la regola propria di quelle obbligazioni, salvo che si tratti di versamenti effettuati in esecuzione di un contratto di mutuo. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920
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