LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITA' DI TRASFERTA COME VANNO TASSATE
La Cassazione con ordinanza n. 14047 del 07.07.2020, afferma che, nel caso in cui la sede di assunzione rappresenti un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed i dipendenti siano chiamati normalmente a svolgere la propria prestazione in un luogo diverso, le somme corrisposte dall'azienda a titolo di indennità di trasferta non beneficiano delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall'art. 51 del TUIR.
Ne consegue che la prestazione svolta in trasferta debba essere compensata tenuto conto del maggior disagio che il soggetto subisce per l'espletamento dell'attività.
L’indennità di trasferta, infatti, ha una duplice funzione: risarcitoria delle spese sopportate nell'interesse del datore di lavoro e retributiva, quale corrispettivo del maggior disagio.
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