L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DA PARTE DEI NONNI E’ RESIDUALE
L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro; pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Cass. civ., sez. VI., ord., 14 luglio 2020 n. 14951
Post recenti
Mostra tuttiDeve essere riconosciuto l’assegno divorzile al coniuge richiedente laddove non è realistico pensare che l’interessato ultracinquantenne...
Assolto il padre accusato di aver violato gli obblighi di assistenza familiare per non aver integralmente adempiuto al versamento...
La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex coniuge che chiedeva la riduzione di quanto pattuito in sede di divorzio in funzione del...
Opmerkingen