L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON PUÒ MAI PRESENTARE QUERELA AL POSTO DELL’AMMINISTRATO
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva respinto l’eccezione della difesa di improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela, la Corte di Cassazione (sentenza 4 marzo 2020, n. 8812) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la querela proposta era invalida per la mancanza di un autonomo potere dell'amministratore di sostegno a proporla, in difetto di una esplicita previsione dell'atto di nomina del giudice tutelare - ha, sul punto, ribadito che l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato, dovendosi in ogni caso tener conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzioni conferite all'amministratore di sostegno con il decreto di nomina, dovendosi ritenere legittimato solo in presenza di un’esplicita previsione nel medesimo decreto e di una specifica, previa autorizzazione del giudice tutelare all'esercizio da parte dell'amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario.
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