INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE
La Corte con ordinanza n. 10404/2020 ha affermato esclude la colpa a carico del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore che configura una responsabilità dell’infortunio unicamente sullo stesso.
La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell’ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla disposizione di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c. Incombe sul lavoratore che lamenti di avere contratto quella malattia, l’onere di provare il fatto che costituisce l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno.
Cassazione con ordinanza n. 10404/2020
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