IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO
Il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l'organo giudicante. L'attribuzione ai minori del concetto di "parte" del processo si esprime non nella necessità di una partecipazione "formale" (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi, quando non in certi casi anche contrapposti, da quelli dei genitori. La qualità di parte in senso sostanziale che compete al minore implica tuttavia che il suo mancato ascolto in assenza di una adeguata causa giustificatrice (idoneamente esplicitata con adeguata motivazione) si ripercuota ai fini del merito, integrando un vizio sostanziale della decisione da far valere mediante le impugnazioni.
Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 gennaio 2021 n. 1474
Post recenti
Mostra tuttiDeve essere riconosciuto l’assegno divorzile al coniuge richiedente laddove non è realistico pensare che l’interessato ultracinquantenne...
Assolto il padre accusato di aver violato gli obblighi di assistenza familiare per non aver integralmente adempiuto al versamento...
La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex coniuge che chiedeva la riduzione di quanto pattuito in sede di divorzio in funzione del...
Comments