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Avv. Eugenia Duranti

IL DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO

Il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l'organo giudicante. L'attribuzione ai minori del concetto di "parte" del processo si esprime non nella necessità di una partecipazione "formale" (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi, quando non in certi casi anche contrapposti, da quelli dei genitori. La qualità di parte in senso sostanziale che compete al minore implica tuttavia che il suo mancato ascolto in assenza di una adeguata causa giustificatrice (idoneamente esplicitata con adeguata motivazione) si ripercuota ai fini del merito, integrando un vizio sostanziale della decisione da far valere mediante le impugnazioni.

Cass. Civ., Sez. I, ord. 25 gennaio 2021 n. 1474

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