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Avv. Eugenia Duranti

DIVIETO DI LICENZIAMENTO NELL’EMERGENZA COVID-19

Aggiornamento: 4 lug 2020

Nel contesto della situazione di emergenza che sta vivendo il nostro Paese, il Governo ha imposto ai datori di lavoro, attraverso una specifica disposizione di legge, la sospensione delle procedure di licenziamento in corso, nonché il divieto di effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

In particolare, l’art. 46 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), ha previsto tali effetti per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, ovvero fino al 17 maggio.

Il Ministero del lavoro, su richiesta di parere dell’INPS, ha inoltre chiarito che rimangono esclusi da tale previsione i lavoratori domestici, i quali potranno comunque procedere alla richiesta di disoccupazione, i co.co.co., in quanto la normativa si applica ai soli rapporti di lavoro subordinato, e i dirigenti, anche se la cessazione è avvenuta per motivi legati alla crisi economica dell’azienda.

Con messaggio 2261 del 1° giugno 2020 l’INPS ha precisato che, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa, verranno accolte le domande di disoccupazione NASpI, anche per i licenziamenti avvenuti in data successiva al 17

marzo 2020 con riserva di ripetere quanto già erogato. Precisamente, nel caso in cui dovesse verificarsi una reintegrazione nel posto di lavoro, sia a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’INPS ai fini della restituzione di quanto già erogato.

Con l’art. 80 del successivo Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), è stato modificato l’art. 46 precedentemente richiamato. Il Governo ha, così, disposto una proroga del blocco dei licenziamenti per ulteriori 3 mesi, con scadenza al 17 agosto p.v.

Si precisa che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come definito dall’articolo 3 della legge 604/1966, consiste in “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività̀ produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

Restano comunque possibili i licenziamenti per giusta causa, per motivi disciplinari, ma anche le scadenze dei contratti a termine che, ricordiamo, non costituiscono licenziamento.

Pertanto tutti i licenziamenti del singolo lavoratore intervenuti per giustificato motivo oggettivo nel periodo intercorrente tra il 17 marzo e il 17 agosto 2020, sono illegittimi

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