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Avv. Eugenia Duranti

DIVERSA NATURA DELL’ASSEGNO NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO

L’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970

Corte d’Appello Napoli 16 settembre 2020

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