Collaborazione lavorativa occasionale con il coniuge
L’adempimento spontaneo e occasionale del coniuge, che aiuta o collabora con il coniuge sul lavoro, si fonda sul principio di solidarietà e sul rapporto affettivo familiare, privo di vincolo giuridico. Si configura come obbligazione naturale, morale ed affettiva, il cui adempimento può essere ricompreso nei doveri familiari. La prestazione è resa “affectionis vel benevolentiae causa” e per tale ragione si presume a titolo gratuito fino a prova contraria
Cass. Civile sentenza 20904 del 30 settembre 2020
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