COGEDO PARENTALE: È LICENZIABILE IL GENITORE CHE NON STA CON IL FIGLIO
Utilizzare l’astensione dal lavoro per svolgere attività diverse dalla cura dei figli costituisce esercizio abusivo del congedo parentale.
La Corte ribadisce che non possono computarsi a titolo di congedo parentale i giorni festivi e/o non lavorativi quando sono preceduti da un periodo di congedo parentale. Questo perché anche un solo giorno di ripresa dell'attività lavorativa interrompe la presunzione di continuità, con conseguente riaffermazione del principio secondo cui “il diritto di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta." Ne segue che la ripresa effettiva dell'attività lavorativa, anche di una sola giornata, spezza la continuità del congedo.
Pertanto, ove si accerti che il periodo di astensione viene utilizzato dal genitore per svolgere una ulteriore attività lavorativa può essere valutato dal giudice come giusta causa di licenziamento, nonostante lo svolgimento di tale attività possa contribuire ad una migliore organizzazione familiare.
Cassazione, ordinanza n. 15633/2020
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