AUTO DIFETTOSA: IL PREZZO DA RESTITUIRE TIENE CONTO DELL’UTILIZZO CHE NE HA FATTO L’ACQUIRENTE
La Suprema Corte afferma che, nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita di un’automobile affetta da vizi, occorre considerare, ai fini della determinazione del prezzo da restituire all’acquirente, l’utilizzo del veicolo fatto da quest’ultimo, così che non si configuri una disparità di trattamento con riferimento all’aspetto fondamentale della reciprocità degli effetti restitutori e in modo tale da evitare un indebito arricchimento dell’acquirente.
Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16077,
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