top of page
Avv. Eugenia Duranti

Amministrazione di sostegno

Per l’apertura dell’amministrazione di sostegno deve anzitutto considerarsi la volontà del beneficiario, salvo il caso in cui egli rifiuti il consenso o si opponga alla nomina dell’Ads proprio a causa della patologia psichica da cui egli è afflitto (ciò che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all’ingerenza di altri nella propria quotidianità). Diversamente la volontà contraria all‘attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica) non può non essere tenuta in debita considerazione

Trib. Bologna decreto 15 novembre 2020

1 visualizzazione0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page