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Avv. Eugenia Duranti

ADS RAPPRESENTANZA SANITARIA

In tema di amministrazione di sostegno, tenuto conto dei principi che conformano la stessa, il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita, atteso che spetta al giudice tutelare attribuirlo all'amministratore di sostegno in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.

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